Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28975/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it lacks specific grounds and attacks persuasiveness rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28975/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Daniela Desogus inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court ruled that the appellant's complaints merely challenged the persuasiveness and logical rigor of the lower court's findings without identifying specific, decisive misinterpretations of procedural facts. Consequently, the court determined that such attacks on the weight of evidence fall outside the scope of cassation review, which is limited to legal errors rather than re-evaluating factual conclusions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely question the persuasiveness or logical rigor of the lower court's reasoning without pointing to specific, decisive misinterpretations of procedural facts or manifest legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal cassation review limits persuasiveness attack factual evaluation procedural errors difesa penale circostanza attenuante infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESOGUS DANIELA nato a CAGLIARI il 20/04/1984 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniela Desogus, ritenuto che le doglianze difensive tendono ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, inoltre, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il secondo motivo, che censura il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerta una persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza rilevando come la condotta si fosse consumata profittando delle condizioni oggettive e soggettive che caratterizzavano la consegna del cibo (pag. 7 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci