Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28866/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28866/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding Article 612 of the Penal Code and a lack of logical motivation concerning Article 62 bis, but the court found these to be mere factual complaints. The court ruled that appeals against peace court judgments require a specific legal violation, not just dissatisfaction with the factual assessment or motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 612 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals against peace court judgments are admissible only for legal violations, not for factual complaints or alleged lack of motivation, provided the lower court's reasoning is not logically flawed.

Parole chiave

Generato dall'IA
peace court judgment cassation appeal legal violation requirement factual complaint inadmissibility Article 612 penal code Article 62 bis penal code court costs and fine minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 612 cod. pen.
Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente pur denunziando l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 612 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo e ultimo motivo, con cui l'imputato lamenta una motivazione assente e/o illogica e contradittoria sull'art. 62 bis cod.
art. 612 cod. pen
Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente pur denunziando l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 612 cod.
art. 62 bis cod. pen
Ritenuto che il secondo e ultimo motivo, con cui l'imputato lamenta una motivazione assente e/o illogica e contradittoria sull'art. 62 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI CLAUDIO MARCELLO nato il 01/08/1966 avverso la sentenza del 03/10/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Claudio Marcello Moretti ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace cittadino per il reato di cui all' art. 612 cod. pen. Letta la memoria difensiva pervenuta in data 17 giugno 2024 con la quale il difensore ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente pur denunziando l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 612 cod. pen., in realtà deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata -, non è ammissibile atteso che avverso le sentenze di appello relative a pronunzie del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammissibile unicamente per violazione di legge; il motivo è altresì manifestamente infondato perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto alla rivalutazione nel merito delle argomentazioni della sentenza impugnata.

Ritenuto che il secondo e ultimo motivo, con cui l'imputato lamenta una motivazione assente e/o illogica e contradittoria sull'art. 62 bis cod. pen. è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

È altresì generico nella parte in cui non deduce circostanze concrete favorevoli all'imputato che non siano state considerate dal giudice di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il nsigliere stnsor