Italian Court dismisses appeal claiming sentencing error, affirming judge's discretion under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Boccalà inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Boccalà argued that the lower court violated the law and lacked proper reasoning regarding the sentence imposed. The court rejected this claim, stating that sentencing discretion is protected by the Penal Code and cannot be re-evaluated in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretion of the trial judge and is not subject to re-evaluation in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCALA RAFFAELE nato a NAPOLI il 11/06/1986 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Boccalà Raffaele, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena è manifestamente infondato poiché va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014 ) Rv. 259142 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 giugno 2024 Consiglie