Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding procedural non-compliance under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Bevilacqua inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the lower court's declaration of inadmissibility based on procedural delays but failed to provide detailed arguments linking his claims to the specific reasoning of the contested decision. Consequently, the court ruled that the appeal violated statutory requirements for specificity and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal must contain specific grounds demonstrating a direct correlation between the complexity of the contested decision's reasoning and the arguments presented; generic or indeterminate claims lacking this correlation result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 17/04/1980 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Bevilacqua; osservato che l'unico motivo di ricorso„ con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen., contestando la dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'appello proposto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, il ricorrente non si confronta con quanto ampiamente motivato, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte territoriale in relazione alla tardività dell'impugnazione (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giu