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Ordinanza — n. 28839/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise aggravating circumstance at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28839/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was a violation of law regarding an aggravating circumstance. The appellant failed to specifically contest this issue during the appeal phase, as required by procedural rules. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected and the appellant ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the alleged violation of law was not previously raised as a specific ground of appeal in the second instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravating circumstance second instance omission Court of Cassazione procedural requirement truffa aggravata aggravamento della pena infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità secondo quanto prescritto dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Clemente Fabrizio Porrino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORRINO CLEMENTE FABRIZIO nato a MASSAROSA il 26/05/1966 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Clemente Fabrizio Porrino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità secondo quanto prescritto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, si tratta di una violazione di legge che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno