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Ordinanza — n. 28796/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for raising new issues not argued in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28796/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Stefano Pinna's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Pinna argued that the first ground challenged a lack of reasoning regarding his criminal liability for an offense under Article 646 of the Penal Code, while the second ground claimed a failure to grant general mitigating circumstances. The court rejected both claims because the first was merely a restatement of previously examined complaints, and the second was raised for the first time in the cassation phase, violating procedural rules against introducing new arguments at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 646 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce previously examined complaints or introduce new grounds not advanced in the lower court proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds of appeal procedural violation criminal liability reasoning general mitigating circumstances court costs and fine Corte di Cassazione appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.
Letto il ricorso di Pinna Stefano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art. 646 cod.pen.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 646 cod.pen
Letto il ricorso di Pinna Stefano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art. 646 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA STEFANO nato a QUARTU SANT'ELENA il 05/11/1976 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pinna Stefano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art. 646 cod.pen. è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); considerato poi che il secondo motivo che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile poiché mai avanzato in fase di appello ove veniva dedotto un solo motivo in punto responsabilità e sussistenza degli elementi costitutivi del reato; che la questione non può pertanto essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 I