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Ordinanza — n. 28764/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against excessive sentence as sentencing discretion belongs to trial judges under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28764/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Rolando Stefanoni's appeal against the excessive sentence inadmissible. Stefanoni argued the penalty for the crime in Article 640 of the Penal Code was excessive, but the Court held that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the trial judge. The court found the lower court's reasoning sufficient and rejected the appeal as legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretion of the judge of the merits and is not subject to review on the ground of excessiveness in the Court of Cassation.

Parole chiave

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sentencing discretion excessive penalty Article 640 Penal Code judicial review limits Cassazione inadmissibility sanzioni pecuniarie sanzione disciplinare sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Stefanoni Rolando, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena irrogata per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANONI ROLANDO nato a DESIO il 25/10/1968 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefanoni Rolando, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena irrogata per il reato di cui all'art. 640 cod. pen, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pagina 2 della sentenza impugnata attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il C nsigliere E , tensore Il Presidente