Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tristano Savino inadmissible, rejecting his claim that the final sentence was excessive. The court held that determining the final penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the trial court under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The determination of the final penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the discretionary power of the trial court and is not subject to review on the ground of excessiveness in proceedings for legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRISTANO SAVINO nato a CERIGNOLA il 23/07/1976 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tristano Savino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena, in relazione alla determinazione della pena finale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata dove la corte d'appello, facendo uso di corretti criteri di calcolo, ha correttamente determinato la pena finale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 04/06/2024 consigliere est. Il Pres