Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Pontrelli inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the reasoning of the Taranto Court of Appeal regarding a declaration of responsibility, arguing it was incorrect. The court rejected this claim because the appeal was too generic, failing to specify the elements underlying the criticism as required by law, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements constituting the grounds for the criticism, thus precluding the appellate judge from identifying the reliefs raised.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTRELLI FRANCESCO nato a CRISPIANO il 16/12/1957 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pontrelli Francesco, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giug