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Ordinanza — n. 28738/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to formal waiver of the legal remedy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28738/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Terranova Aurelio inadmissible because the applicant had formally waived the remedy on May 24. The lower court's judgment of December 18, 2023, was the subject of this challenge, but the procedural defect rendered the appeal void. Consequently, the court dismissed the request and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), codice di rito: An appeal is inadmissible if the appellant has formally waived the right to appeal before the filing of the request.

Parole chiave

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formal waiver of appeal inadmissibility of remedy procedural defect waiver of legal action court of cassation rinuncia al dibattimento orale ritiro dell'istanza giudiziaria diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), codice di rito
Letto il ricorso di Terranova Aurelio; rilevato che in data 24 maggio è pervenuta rituale rinuncia al ricorso; considerato, pertanto, che il ricorso, è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA AURELIO nato a TAURIANOVA il 18/04/1976 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Terranova Aurelio; rilevato che in data 24 maggio è pervenuta rituale rinuncia al ricorso; considerato, pertanto, che il ricorso, è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/06/2024.