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Ordinanza — n. 28735/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are non-specific repetitions of lower court arguments already rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28735/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nicola Gumina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on liability and legal qualification, but the Court found these arguments to be mere repetitions of points already thoroughly examined and rejected in the appellate judgment. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked specific critical substance and did not meet the threshold for further review.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: Appeals must present specific and decisive grounds; mere repetition of lower court arguments or requests for re-evaluation of evidence without identifying specific errors renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specificity court costs procedural preclusion vendita a rate anticipate compravendita con obbligo di montaggio contratto commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso
Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv.
Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo
230317; Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv.
Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, Slavov
Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, Giordano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUMINA NICOLA nato a PATTI il 03/04/1993 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Gumina; considerato che entrambi i motivi di ricorso - con i quali si contesta la responsabilità e la qualificazione giuridica - non sono consentiti in questa sede; che, invero, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317; Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508; Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220), le ragioni del loro convincimento su tutti i profili denunciati (si vedano, in particolare, pagg. da 4 a 8 in punto di responsabilità e pagg. 8 e 9 in tema di qualificazione giuridica); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci