Italian Court annuls acquittal due to statute of limitations extinction for material falsification of public documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's acquittal of the Formica brothers, who were previously found not guilty of the crime of material falsification of public documents. Although the defense argued for a different legal qualification, the court determined that the maximum prescription period was seven years and six months. Because the specific date of the alleged crime could not be precisely established prior to the filing of a false report, the principle of *in dubio pro reo* applied, leading to the conclusion that the offense had expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 159 cod. pen.: When the precise date of the crime cannot be determined, the principle of in dubio pro reo applies to extinguish the offense by prescription if the maximum term has elapsed.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FORMICA LUCA nato a FOLIGNO il 22/06/1979 FORMICA FLAVIO nato a FOLIGNO il 07/06/1950 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; #
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia riformato la sentenza del 12 luglio 2021 del Tribunale di Spoleto che prosciolto Luca Formica e Flavio Formica dalla imputazione di cui all'art. 483 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato; In particolare la Corte di merito ha affermato la penale responsabilità degli imputati e li ha condannati alla pena di giustizia; - che il ricorso degli imputati, che si dolgono, tra l'altro, della qualificazione giuridica del fatto, non è inammissibile o manifestamente infondato, atteso che il fatto andrebbe più correttamente qualificato come falso materiale in atto pubblico; - che, tuttavia, sia sulla base dell'originaria qualificazione giuridica del fatto, sia qualificando quest'ultimo come falso materiale in atto pubblico, il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni sette e mesi sei, non essendo stata contestata la fidefacienza dell'atto fino a querela di falso, e che secondo la descrizione contenuta nel capo di imputazione la falsificazione sarebbe avvenuta in data anteriore al 14 febbraio 2017, ma non è stato possibile accertare con precisione la data in cui essa sarebbe avvenuta, cosicché, operando in tema di prescrizione il principio in dubio pro reo, il delitto deve ritenersi estinto per prescrizione; -che, quindi, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., deve rilevarsi l'estinzione del reato per prescrizione, non ricorrendo l'evidenza della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui al comma 2 della citata disposizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così de