Italian Court dismisses criminal appeal for theft as generic and fails to prove causal link and subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground was generic and failed to address the specific case facts. The appellant argued the lower court erred in rejecting claims regarding the causal link and subjective intent for the theft charge. The court ruled that without specific evidence connecting these elements to the crime, the appeal lacked merit and was procedurally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal must be specific and substantiated; generic allegations failing to demonstrate the causal link and subjective intent of the crime result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VERCIO MAURIZIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 29/09/1959 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G.12438/2024 Rilevato che Lo Vercio Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto infondati i motivi proposti con l'atto di appello senza aver cura di accertare il nesso di causalità e l'elemento soggettivo del reato, è del tutto generico poiché contiene la predetta allegazione in termini essertivi, non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dette prinnnende. Cosi deciso il 25 giugno 2024. // i .9,31 I Consigliere estensore Mari T esa l on I Grazia Roana ccoli i 15 LUG 2024 IL C\CU P L