Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28263/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction, citing established constitutional compatibility of curator's reporting duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28263/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ireneo Trabalzi inadmissible, confirming the lower court's finding of fraudulent bankruptcy liability. Trabalzi argued that constitutional challenges to specific criminal procedure articles were invalid, but the court reiterated that these articles do not conflict with the European Convention on Human Rights. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62, 63, 64, 191, 195, 526 c.p.p.; Art. 3, 24, 111, 117 Cost.; The provisions regarding the curator's duty to report do not violate constitutional rights or the European Convention on Human Rights, as the curator acts as a public official representing investigative interests.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy criminal procedure code curator reporting duty constitutional compatibility European Convention rights inadmissible appeal public official liability traente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, 63, 64, 191, 195, 526 c.p.p.
Art. 3, 24, 111, 117 Cost.
Art. 6 CEDU
Art. 47 CEDU
Art. 48 CEDU
Art. 616, comma 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta
Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara
284589; vedi anche Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRABALZI 'RENE° nato a VITERBO il 02/10/1959 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 9 settembre 2019 del Tribunale di Velletri che aveva affermato la penale responsabilità di Ireneo Trabalzi per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificate in un solo delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura" (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589; vedi anche Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv. 277342); - che il secondo motivo è generico poiché si limita a reiterare gli argomenti già posti a sostegno del corrispondente motivo di appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d