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Sentenza — n. 28248/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls accessory penalties under Art. 29 Penal Code when sentence is under three years.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28248/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the appellate judgment regarding accessory penalties while dismissing other grounds. The appellant had waived arguments concerning criminal liability but successfully argued that a sentence under three years precludes the application of public office interdiction under Article 29 of the Penal Code. Consequently, the court annulled the specific accessory penalties without remittal, leaving the main conviction intact.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 29 c.p.: When the principal sentence is inferior to three years of imprisonment, the application of interdiction from public offices is legally impossible, requiring the annulment of such accessory penalties without remittal.

Parole chiave

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accessory penalties interdiction public offices three years threshold criminal liability waiver appellate judgment annulment sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riducendo la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 29 cod. pen.
pen.; - che il secondo motivo di ricorso è fondato, atteso che la pena inflitta, inferiore ad anni tre di reclusione, non consente, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua;
art. 599-bis cod. proc. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riducendo la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 29 cod. pen
pen.; - che il secondo motivo di ricorso è fondato, atteso che la pena inflitta, inferiore ad anni tre di reclusione, non consente, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua;
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONETTI CARLO nato a GENOVA il 26/12/1951 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riducendo la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza del 26 ottobre 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Carlo Bonetti per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata e, applicate le circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che il secondo motivo di ricorso è fondato, atteso che la pena inflitta, inferiore ad anni tre di reclusione, non consente, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 29 cod. pen., che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 2