Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual disagreement not subject to review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated criminal law regarding sentencing and procedural errors, but the court found these to be mere complaints about factual reconstruction. The court ruled that its role is limited to verifying if the lower court's justification aligns with common sense, not to re-evaluate the facts themselves.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, second comma, cod. pen.; Art. 339, cod. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal based solely on disagreement with the factual reconstruction or the evaluation of procedural emergencies by the trial court is inadmissible as it constitutes a mere complaint rather than a valid legal challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRATZU STEFANO nato a TORINO il 05/12/1988 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /7"
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15 gennaio 2020, che aveva affermato la penale responsabilità di Stefano Bratzu per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione agli artt. 612, secondo comma, e 339, cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito.
Trattasi di operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante:
Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d