Italian Court dismisses criminal appeal for being too generic and lacking specific legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Savoia's appeal against the second-instance conviction for attempted theft inadmissible. The appellant argued for a lighter sentence, claiming violations of procedural rules, but the court found his complaints overly general and assertive. Consequently, the appeal failed because it did not specify the concrete elements of the contested decision, preventing the appellate judge from exercising proper review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 546 cod. proc. pen.: An appeal must specify the concrete grounds for criticism; generic assertions without identifying the specific elements of the contested decision render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVOIA MARIO nato a ROSSANO il 13/05/1967 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Savoia Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quella di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che contiene adeguata enunciazione dei criteri di valutazione della pena, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad esprimere genericamente il proprio dissenso in ordine alla valutazione degli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i concreti rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estenso