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Ordinanza — n. 28183/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; arguments repeat lower court reasoning without new specificities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28183/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment on the grounds of nullity and non-punishability under specific penal code articles. The court rejected these claims because the arguments were deemed generic and merely repeated reasons already discussed and rejected by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of second instance.

Parole chiave

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generic appeal grounds repetition of lower court reasoning inadmissibility of appeal nullity of judgment non-punishability defense imputazione di furto furto di lieve entità partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
pen.; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per mancata applicazione dell'art. 62, n.
Art. 131-bis cod. pen.
e della condizione di non punibilità dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
e della condizione di non punibilità dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAU VALERIO nato a SASSARI il 27/10/1985 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Valerio Sau ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, cod. pen.; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per mancata applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e della condizione di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente