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Ordinanza — n. 27965/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-allowed grounds regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27965/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a first-instance decision denying mitigation under Article 393-bis of the Penal Code and contested the balancing of circumstances. The court rejected these grounds as merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they rely on grounds not permitted by law, such as re-litigating issues already decided with correct legal arguments.

Parole chiave

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Italian Supreme Court Appeal Inadmissibility Sentencing Mitigation Article 393-bis Penal Code Repetitive Arguments Court Costs Fine Legality Interest motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Art. 367 cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 393-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIAHI MOHAMED nato il 04/08/1983 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Riahi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il di ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze, relative al diniego della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. ed al giudizio di bilanciamento tra circostanze, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 202