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Ordinanza — n. 27862/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison violence conviction as mere factual complaints lack legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27862/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by El Sayed Hassan inadmissible for failing to meet legal requirements. The defendant argued against a conviction for threatening a prison guard and damaging cell property to force a locked door open. The court rejected these claims as mere factual complaints rather than valid legal arguments, noting the violent nature of the conduct fully satisfied the criminal elements.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they consist solely of factual complaints without raising new legal issues or demonstrating errors in the application of law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prison violence conviction factual complaints rejection threats against police property damage in prison rigetto dell'opposizione violenza o minaccia contro le autorità principio della porta aperta

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL SAYED HASSAN nato il 07/03/1998 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; l• visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di El Sayed Hassan; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Le modalità della condotta sono state ritenute idonee ad integrare l'elemento psicologico del reato poiché l'imputato aveva minacciato l'agente di polizia penitenziaria e, contemporaneamente, aveva danneggiato mobili e suppellettili della cella, per opporsi alla chiusura della porta blindata della cella disposta per motivi di sicurezza, condotta che non si limitava, come sostenuto dalla difesa, ad esprimere una mera protesta essendo, invece, diretta, per le violente modalità che la caratterizzavano, a ottenere la riapertura della porta stessa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consig,Jiere relatore Il Pr siden