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Ordinanza — n. 27607/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it concerns sentencing determination, not admissible in final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27607/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sekti Wafaa inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment regarding his criminal sentence, arguing specific points about his recidivism and mitigating circumstances. The court ruled that such arguments regarding the determination of the punitive treatment are not permitted in a final review proceeding, as the lower court's decision was sufficiently motivated and based on a proper examination of the defense's submissions.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals concerning the determination of the punitive treatment are inadmissible in final review proceedings, as the final court's role is limited to verifying the legality of the judgment's reasoning and the sufficiency of the examination of the defense's arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing determination review final review proceedings recidivism assessment Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEKTI WAFAA nato il 18/07/1983 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sekti Wafaa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive nel giustificare sia la recidiva contestata e ritenuta, sia il mancato riconoscimento delle generiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.