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Ordinanza — n. 27604/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27604/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments raised were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant, Giuseppina Tesei, challenged the second-instance judgment regarding the inapplicability of the non-punishment clause due to the intensity of intent found. The court ruled that since the lower judges correctly addressed the defense's claims with legally sound reasoning, the appeal could not be reviewed at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of issues already decided by the lower courts with legally correct arguments, rendering the judgment non-censurable.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive arguments merits already decided non-punishment clause intent intensity punibilità scemata imputabilità prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 367 cod. proc. pen.
ad 131 bis cp
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESEI GIUSEPPINA nato a CIVITANOVA MARCHE il 23/05/1965 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppina Tesei avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede con riguardo alla ritenuta non applicabilità della causa di esclusione della non punibilità di cui all'ad 131 bis cp in particolar modo per l'intensità del dolo accertata e ritenuta rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.