Italian Court dismisses appeal as arguments were already fully examined and rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments raised were already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant claimed non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and requested new investigative measures, but the lower court had already addressed these points with legally sound reasoning. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitions of arguments already fully examined and rejected by the court of first instance, lacking any new elements or legal justification.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANI BADR nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lamani Badr avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita ulteriormente l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con i motivi diversi dal quarto replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp, sia in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle generiche rispetto alla recidiva mentre con il quarto motivo lamenta l'omessa valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l'acquisizione della ordinanza meglio descritta dalla relativa rubrica, rinnovazione tanto implicitamente quanto evidentemente ritenuta non necessaria perché inerente ad aspetto in fatto non dirimente rispetto alla ritenuta non applicabilità dell'alt 131 bis come si evince immediatamente dal tenure delle considerazioni spese a sostegno di tale ultima valutazione ostativa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.