Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of generic mitigating circumstances and no prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Barbara Ferrari inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Ferrari argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances regarding drug types and dosage, but the court found its factual evaluation non-manifestly illogical. Consequently, the court ruled that the absence of a prior criminal record does not constitute a mitigating factor under current law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot review the lower court's factual assessment of generic mitigating circumstances unless it is manifestly illogical, and the absence of a prior criminal record does not constitute a statutory mitigating factor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI BARBARA nato a PIEDIMONTE MATESE il 10/07/1981 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Barbara Ferrari, che eccepisce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, negato i presupposti per una mitigazione della pena in considerazione della diversa tipologia di sostanze stupefacenti e del numero di dosi ricavabili, e, comunque, non ravvisando elementi valorizzabili a tale scopo, peraltro nemmeno evidenziati nel ricorso, tale non essendo, per espressa previsione di legge, lo stato di incensuratezza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 coi proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024