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Ordinanza — n. 27348/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27348/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the failure to critically analyze the lower court's reasoning. The appellant, Simoni Domenico, was convicted of a traffic offense and challenged the decision without providing substantive legal or factual arguments. The court ruled that the appeal violated procedural requirements mandating a critical examination of the contested arguments.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must be supported by a critical analysis of the lower court's arguments, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility critical analysis requirement traffic offense conviction procedural defect costs of inadmissibility guida in stato di ebbrezza qualificata idoneità alla guida dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
187 codice strada (in Ferentino il 21 settembre 2021); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONI DOMENICO nato a CECCANO il 04/04/1987 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato SIMONI Domenico ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma di conferma di quella del Tribunale di Frosinone, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 187 codice strada (in Ferentino il 21 settembre 2021); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e senza neppure prospettare le ragioni in fatto e in diritto a sostegno della richiesta; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La Pre idente Gabriella Cappello Dona tdll ranti (IL7 Le--&21 1 ....~•••••••••• D E O SI AJ'A IN CAN('LLL