Italian Supreme Court dismisses appeal for criminal conviction due to inadmissibility of fact distortion arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defense's claim of fact distortion falls outside the scope of the court of cassation's review. The defense argued the lower court mischaracterized the traffic violation, but the court noted this constitutes a substantive error not subject to appellate scrutiny. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 189 cod. strada: The court of cassation cannot review factual distortions or the assessment of criminal liability, as these are matters reserved for the courts of first and second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO EMANUELE nato a SAN CATALDO il 31/05/1968 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di MAURO Emanuele ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 189 commi 6 e 7, codice strada (in Caltanissetta, il 6/4/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, i motivi non risultando scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, peraltro, quanto all'accertamento della penale responsabilità, la difesa ha dedotto il travisamento del fatto, vizio estraneo al sindacato di legittimità, atteso che - anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006 - resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217-01); che, inoltre, il bisogno di pena è stato giustificato dai giudici d'appello alla stregua dei danni riportati dalla persona offesa e della duplicità delle violazioni, il diniego delle generiche essendo stato invece giustificato per la gravità dei fatti e il grave pericolo che poteva derivare per la circolazione, elementi tutti riconducibili ai parametri legali di riferimento; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La p esidente Gabriella Cappello Dona I