Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27328/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding non-manifest error in sentencing under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27328/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's claim of a legal error in sentencing was not a manifest error. The defendant argued the court misclassified the offense of illegal possession of hashish, but the court found the conviction aligned with the original charges. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 448 comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are limited to manifest errors where the legal qualification is immediately and indisputably eccentric to the charges, rendering specific legal violations non-impugnable if not clearly evident.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest error standard sentencing agreement appeal legal qualification error inadmissibility declaration criminal procedure law hashish possession offense court costs liability motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
300 lordi di hashish, in Cinisello Balsamo, il 15/10/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
309/1990), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod.
Art. 1 comma 50 della legge 103/2017
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal
sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino
283023- 01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHHNI ABDELAZIZ nato il 28/04/1983 avverso la sentenza del 29/11/2023 del TRIBUNALE di MONZAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di DAHHNI Abdelaziz ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Monza ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 300 lordi di hashish, in Cinisello Balsamo, il 15/10/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotto vizio della motivazione in relazione ai presupposti per la riqualificazione in ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), essendosi già chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023- 01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); che, nella specie, tale erroneità non emerge nei termini sopra chiariti, alla stregua del contenuto stesso della imputazione; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La P Gabriella Cappell