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Ordinanza — n. 27280/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding the right to counsel in blood tests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27280/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Anthony Di Nunzio inadmissible, ruling the arguments manifestly unfounded. The appellant challenged a conviction for driving under the influence, specifically contesting the procedural requirement to inform him of his right to have a lawyer present during the blood test. The court held that these arguments contradict established case law and statutory provisions regarding the timing of such rights in abbreviated proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 186 d.lgs. 285/92; Art. 616 c.p.p.: The court declares appeals inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as they contradict established jurisprudence and statutory norms.

Parole chiave

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driving under influence right to counsel blood test procedure inadmissible appeal manifestly unfounded omissione di soccorso sottrazione alla prova del sangue accertamento medico complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 186 d.lgs. 285/92
Art. 180 c.p.p.
Art. 182 c.p.p.
Art. 438 c.p.p.
Art. 464 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 c.p
282062-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Rossi, sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021
Martini, sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021
Corte cost. 186/2000
282062-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NUNZIO ANTHONY nato a LANCIANO il 06/11/1993 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di DI NUNZIO Anthony ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Lanciano di condanna per il reato di cui agli artt. 186 commi 1, 2, lett.

b) e 2-bis d.lgs. 285/92 (in Treglio, il 12/7/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati, in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità e, in particolare, con il principio secondo cui « In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna.» (sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245-01); n. 40550 del 3/11/2021, Martini, Rv. 282062-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La pr i»erte Gabriella Cappello Donat err