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Ordinanza — n. 27012/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to engage a qualified defense lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27012/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally without a defense lawyer. Under the new legislation effective June 23, 2017, and clarified by the Supreme Court, all cassation appeals must be signed by a qualified lawyer to avoid rejection. Consequently, the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 571 cod. proc. pen.: Following the legislative reform of June 23, 2017, No. 103, a cassation appeal cannot be filed personally by the party but must be signed by a defense lawyer registered in the special register of the Court of Cassation, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal lack of standing personal filing defense lawyer requirement procedural costs legislative reform 2017 inadmissibility diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 571 cod. proc. pen.
Law No. 103/2017
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADINI UMBERTO nato a COSENZA il 12/06/1972 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO(dato avviso alle parti;11 udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; a

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 27 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione avanzata dal detenuto Umberto Paladini.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione Umberto Paladini, qualificata come ricorso per cassazione, con dichiarazione depositata personalmente presso la Direzione della Casa circondariale di Vibo Valentia.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024 Il Consigliere estensore D E