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Ordinanza — n. 26987/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; conditional sentence revoked by law due to new conviction exceeding statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26987/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the conditional sentence. The convicted party argued against the automatic revocation, but the court confirmed that a new conviction exceeding legal limits triggers revocation by right. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen.; Art. 164 cod. pen.: When a new conviction for a prior crime renders the cumulative sentence exceeding statutory limits, the conditional sentence is revoked by right, regardless of whether the original suspension was legally granted.

Parole chiave

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conditional sentence revocation new conviction limits criminal appeal inadmissible cumulative sentencing judicial execution power revoca della sospensione condizionale reiterazione di reati penali pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen.
perì., che, a fronte di pena sospesa, il sopraggiungere di altra condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata alla precedente, supera i limiti di legge, importa la revoca di diritto - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.
Art. 164 cod. pen.
264381-01, che attengono alla diversa ipotesi di sospensione illegalmente accordata ab initio, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 163 cod. pen
il 03/11/2020, avendo il condannato riportato, una condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015
Osservato che, contrariamente da questo sostenuto dal ricorrente, alla fattispecie descritta non si applicano i principi affermati da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSXY LOFTI nato il 08/09/1981 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a Lofti Cosxy con sentenza resa dal medesimo Tribunale il 22/03/2018, irr. il 03/11/2020, avendo il condannato riportato, una condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

Rilevato che il ricorso proposto dal condannato avverso detto provvedimento è inammissibile perché manifestamente infondato: è infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, anche alla luce del chiaro tenore degli artt. 168 e 164 cod. perì., che, a fronte di pena sospesa, il sopraggiungere di altra condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata alla precedente, supera i limiti di legge, importa la revoca di diritto - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. - della sospensione condizionale già concessa, sul solo presupposto che (come nella specie) la nuova condanna sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza condizionalmente sospesa e prima della scadenza del termine di sospensione (tra le molte, Sez. 1, n. 47050 del 29/11/201.7, dep. 2018, Szal, Rv. 274333-01).

Osservato che, contrariamente da questo sostenuto dal ricorrente, alla fattispecie descritta non si applicano i principi affermati da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01, che attengono alla diversa ipotesi di sospensione illegalmente accordata ab initio, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen.; è solo in questo caso che il potere di revoca del giudice dell'esecuzione è subordinato alla circostanza che la causa cstativa preesistente non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così