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Ordinanza — n. 26762/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments failing to specifically critique lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26762/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued a lack of reasoning regarding liability, but the court found these arguments too generic and failed to specifically confront the appellate court's detailed findings on witness credibility and the defendant's location. The court ruled that appeals must offer specific, argumentative criticism of the lower decision, which this one did not provide, thus precluding any re-evaluation of the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal must present specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; generic allegations seeking a re-evaluation of trial findings are inadmissible in the stage of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments specific criticism stage of legality costs of appeal procedimento per falsità firma digitale esame grafologico

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n.20377 del 11/03/2009
581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;
Sez.6, n.22445 del 08/05/2009
Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), rispetto ai quali il ricorrente propone censure orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICALESE UMBERTO nato a NOCERA INFERIORE il 22/02/1986 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 5 e 6 ove la Corte di appello spiega le ragioni di attendibilità del teste escusso e individua, in base alle risultanze istruttorie, la posizione dell'imputato nell'area protetta, in aderenza all'accertamento effettuato dalla guardia zoofila) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;

Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), rispetto ai quali il ricorrente propone censure orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellekmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis