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Ordinanza — n. 26700/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic nature and failure to address substantive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26700/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay procedural costs and a fine. The petitioner argued that the appellate court merely referred to the first instance without addressing defenses regarding subjective intent and professional involvement. The court rejected this, noting the lower court had thoroughly analyzed the falsity of the invoice and the petitioner's lack of technical knowledge required for the illicit operations.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when the appellate court has already comprehensively addressed the substantive arguments rather than merely referring to the first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal rejection failure to address arguments subjective intent defense professional liability defense complicità in sottrazione d'imposta fatture fittizie frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETTENAZZA FRANCO nato a CASALE MONFERRATO il 19/03/1952 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che PETTENAZZA Franco - imputato dei reati di cui agli artt. 2 e 10- ter d.lvo n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/11/2023, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Alessandria, deducendo vizio di motivazione, costituita da un mero rinvio al primo giudice, ignorando gli argomenti difensivi in ordine all'elemento soggettivo, alla bassa scolarità, all'incarico a professionisti, ecc.; ritenuto che il ricorso sia generico e comunque manifestamente infondato, avendo il ricorrente evitato un effettivo confronto con il percorso argomentativo della Corte territoriale, che - lungi dal limitarsi ad un rinvio al primo giudice, come dedotto dal ricorrente - ha diffusamente illustrato i plurimi elementi indicativi della fittizietà dell'operazione sottesa alla fattura di cui al capo b (cfr. pagg. 7-8), nonché le ragioni poste a base della ritenuta inesistenza dei crediti portati in compensazione, della ritenuta agevole comprensione delle operazioni illecite da parte del ricorrente (che non necessitavano di particolari conoscenze tecniche), nonché della impossibilità di condividere l'assunto difensivo secondo cui ogni responsabilità doveva ricadere sui professionisti incaricati (cfr. pagg. 9-10); ritenuto che tale difetto di specificità del ricorso imponga una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024