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Ordinanza — n. 26689/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation and improper application of penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26689/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Viglino's appeal against the Asti Tribunal's judgment inadmissible. The Tribunal had convicted Viglino of a labor offense, citing the absence of proof for course attendance and the vagueness of witness statements regarding his training. The Court rejected the arguments that the lower court failed to properly assess the penalty or the defendant's subjective conditions.

Regesto Legislator

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Art. 37, 55 d.l.vo n. 81 del 2008; The appeal is inadmissible when the lower court's motivation is free of deducible criticisms and the penalty application aligns with the defendant's subjective conditions.

Parole chiave

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inadmissible appeal labor offense penalty lack of motivation subjective conditions Cassation procedure congedo per formazione formazione sul posto di lavoro nuova formazione nella stessa professione

Disposizioni normative citate

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Art. 37 d.l.vo n. 81 del 2008
Art. 55 d.l.vo n. 81 del 2008
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLINO GIUSEPPE nato a CANALE il 01/01/1960 avverso la sentenza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che VIGLINO Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Asti, in data 20/11/2023, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 37, 55 d.l.vo n. 81 del 2008, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che la prima censura sia inammissibile perché tendente a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite, in questa sede evidentemente preclusa, in presenza tra l'altro di una motivazione del tutto esente da criticità deducibili in questa sede: avendo il Tribunale fatto leva sull'assenza di documentazione comprovante la frequentazione dei corsi, sulla vaghezza delle affermazioni del VIGLINO e dei testimoni circa il fatto che questi ultimi si erano forse tenuti, e sulla impossibilità di valorizzare, in senso liberatorio, quanto affermato in ordine alla generica istruzione fornita verbalmente al lavoratore; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, tenuto conto della scelta di applicare la sola pena pecuniaria, della concreta entità della stessa e della espressa condivisione - alla luce delle condizioni soggettive del VIGLINO - del quantum già applicato con il decreto penale opposto; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigl estensore Il P