Criminal appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding plea formation and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the permissible scope for review under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's refusal to consider a lesser gravity hypothesis, arguing violations of law and lack of motivation. The court ruled that complaints regarding the formation of the parties' will to accept the settlement or the judge's divergent ruling were the only admissible grounds, while issues related to sentencing conditions were excluded from cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences issued under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only for defects concerning the formation of the parties' will to accept the settlement, the prosecutor's consent, or the judge's divergent ruling, excluding complaints about waived grounds or sentencing conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRO CARMELA nato a AUGUSTA il 21/01/1970 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Castro Carmela ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale è stata condannata per il reato di cui all'ad. 73, comma 1, d.PR.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell'ipotesi di minore gravità.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presid