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Ordinanza — n. 26484/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming bis in idem between home detention breach and prison restoration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Pirelli Marti Franco inadmissible, rejecting his claim of bis in idem regarding a breach of home detention versus the restoration of prison. The appellant argued that both acts punished the same conduct, but the court found the legal provisions distinct in nature and purpose. Consequently, the court ruled that the prison restoration measure is not a sanction but a corrective execution measure, rendering the bis in idem argument infounded.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 51 ter della I.n. 354 del 1975: The principle of bis in idem does not apply when comparing a penal offense with a non-punitive execution measure designed to restore a regime of internal imprisonment due to the inadequacy of home detention.

Parole chiave

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bis in idem principle home detention breach prison restoration measure non-punitive execution Cassation inadmissibility revoca della sospensione condizionale esenzione dalla pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 51 ter della I.n. 354 del 1975
Rilevato che, invero, nessun bis in idem è ipotizzabile tra la fattispecie che punisce il delitto di evasione dal luogo di dètenzione domiciliare e la previsione, contenuta nell'art. 51 ter della I.n. 354 del 1975, del ripristino della carcerazione intramuraria.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRELLI MARTI FRANCO nato a TRIESTE il 09/11/1953 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Pirelli Marti Franco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con il quale si contesta in sede di legittimità il bis in idem è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione logica, coerente e puntuale della Corte d'appello di Trieste (pagg. 3-4 della sentenza impugnata);

Rilevato che, invero, nessun bis in idem è ipotizzabile tra la fattispecie che punisce il delitto di evasione dal luogo di dètenzione domiciliare e la previsione, contenuta nell'art. 51 ter della I.n. 354 del 1975, del ripristino della carcerazione intramuraria. Quest'ultima disposizione trova il proprio fondamento nella dimostrata inadeguatezza del regime esecutivo domiciliare dovendo avere corso l'ordinaria espiazione carceraria e non ha dunque natura sanzionatoria. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il