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Ordinanza — n. 26005/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26005/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Naji Hamouda inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for an offense under Article 628 of the Penal Code, arguing against the motivation provided. The court ruled that the appeal was generic and indeterminate because it failed to cite the specific elements supporting the criticism, thereby preventing the appellate judge from exercising their supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the criticism is based, thus precluding the appellate court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds indeterminate criticism procedural requirements appellate review motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Naji Hamouda, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Naji Hamouda, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 628 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMOUDA NAJI nato il 21/08/2000 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Naji Hamouda, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Presiiiente