Cassation court dismisses appeal challenging sentencing comparison as discretionary merit issue barred from review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the judge's comparison of mitigating circumstances against recidivism. The appellant argued that generic mitigating circumstances were undervalued compared to the recidivism penalty applied. The court ruled this argument is barred in cassation as it requires a discretionary merit evaluation, which is only reviewable if arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against sentencing comparisons are inadmissible in cassation as they involve discretionary merit evaluations, unless the reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSONI VALENTIN nato a TIMISOARA( ROMANIA) il 28/06/1994 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Valentin Tosoni, - osservato che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - in particolare lamentando il giudizio di subvalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva applicata - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres.dente