Italian court dismisses appeal against tax evasion conviction citing non-minimal amounts and prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Rosario Militello inadmissible regarding his conviction for tax evasion and recidivism. The court affirmed the lower court's findings that the evaded amounts were non-minimal and that prior convictions, including a negligent homicide, justified the denial of generic leniency. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court must reject appeals challenging the denial of specific or generic leniency when the evaded amounts are non-minimal and the defendant has a history of serious prior convictions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITELLO ROSARIO nato a NISCEMI il 03/10/1965 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 45222/23 Rilevato che Rosario Militello è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'anno d'imposta 2013; Rilevato che l'imputato lamenta il vizio di motivazione per il diniego del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale,firdiniego delle generiche e l'eccessiva entità della pena; Ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente motivato a) il diniego dell'art. 131-bis cod. pen., considerata la non minima consistenza degli importi sottratti all'Erario (evasione IRPEF pari a euro 367.921,45; evasione IVA pari a euro 213.358,96);
b) l'applicazione della recidiva come contestata, attesi i precedenti anche specifici, nonché il precedente di omicidio colposo in cooperazione e le violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro;
c) il diniego delle generiche (motivato implicitamente per la gravità del fatto e i precedenti) e la congruità della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente