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Ordinanza — n. 25375/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on non-prosecution grounds due to insufficient reasoning on lack of minor offense criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25375/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a finding of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the lower court's reasoning sufficient by noting the absence of a single required element, specifically the minor nature of the financial prejudice exceeding 800 euros. Consequently, the court ruled that the first ground was unfounded and the second ground was improperly formulated for this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation reviews only manifestly unfounded appeals regarding non-prosecution grounds and rejects appeals on substitute penalties unless they violate specific statutory criteria.

Parole chiave

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non-prosecution grounds minor offense criteria substitute penalties appeal inadmissibility financial prejudice assessment sanzione sostitutiva danno patrimoniale pregiudizio irreparabile

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Rosaria Rea Della Volpe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, come nel caso di specie avvenuto sia pure in termini sintetici, sfugge al sindacato di legittimità (cfr., Sez.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Rosaria Rea Della Volpe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, come nel caso di specie avvenuto sia pure in termini sintetici, sfugge al sindacato di legittimità (cfr., Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
ritenuto, evidentemente, decisivo (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni
Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REA DELLA VOLPE ROSARIA nato a POZZUOLI il 07/07/1976 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; o

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Rosaria Rea Della Volpe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito non sono incorsi in alcuna violazione, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) e che, nel caso di specie, come si evince dal tenore della sentenza impugnata (cfr., pag. 4) è stato esaustivamente individuato nella non particolare tenuità del pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa, quantificato in oltre ottocento euro; ritenuto che l'ulteriore motivo, inerente alle pene sostitutive, è formulato in termini non consentiti in questa sede avendo questa Corte anche recentemente ribadito che anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, come nel caso di specie avvenuto sia pure in termini sintetici, sfugge al sindacato di legittimità (cfr., Sez. 3 - , n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01;

Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il