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Ordinanza — n. 25366/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming unconstitutional notification rules for absent defendants in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25366/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Alyona Krchenko's appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection based on a lack of domicile declaration. The appellant argued that the new notification rules in Article 581 of the Code of Criminal Procedure violated constitutional rights, while the opposing party maintained the legislative choice was reasonable. The court ruled that previous decisions had already found these constitutional complaints manifestly unfounded, emphasizing that the law aims to limit arbitrary appeals while providing procedural safeguards.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; D. Lg.vo 150 del 2022; The Court holds that the legislative choice to require domicile declarations for absent defendants does not violate constitutional rights, as it represents a reasonable measure to limit appeals not stemming from a personal, weighed option of the party.

Parole chiave

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criminal procedure notification domicile declaration requirement constitutional complaint inadmissibility absent defendant appeal Article 581 Code of Criminal Procedure allegazioni insufficientemente motivate eccezione di incostituzionalità adempimento dei presupposti processuali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
285324 - 01, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod.
D. Lg.vo 150 del 2022
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
art. 581 cod. proc. pen
285324 - 01, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa
Sez. 4, n. 674 del 2024, Curt Florin
Sez. 6, n. 223 del 2024, Sechovcov
Sez. 4, n. 37 del 2024, Mallia
Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C.
pen., Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv.
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv.
Sez. 7, n. 39902 del 05/07/2022, Bongiovanni
265974-01; più recentemente, Sez. 7, n. 39902 del 05/07/2022, Bongiovanni, non mass.; Sez.
Sez. 7, n. 46288 del 05/11/2021, Ahmetaj
39902 del 05/07/2022, Bongiovanni, non mass.; Sez. 7, n. 46288 del 05/11/2021, Ahmetaj, non mass.; in generale, Sez.
Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino
Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G.
Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma
281713 — 01; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHARCHENKO ALYONA nato il 20/02/1992 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alyona Krchenko; viste le conclusioni della parte civile ENASARCO e la relativa nota spese trasmesse - tardivamente - in data 20.5.2024; ritenuto che l'unico motivo di ricorso articolato contro l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputata perché privo della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, è fondato sulla dedotta illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte nell'art. 581 cod. proc. pen. dal D.

Lg.vo 150 del 2022; rilevato che questa Corte ha già avuto modo di ritenere manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale variamente segnalate con riguardo alla normativa di cui si discute (cfr., per tutte, Sez. 4 - , n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324 - 01, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost, e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, al fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine; conf., tra le non massimate., Sez. 4., n. 674 del 2024, ud. 19.12.2023, Curt Florin;

Sez. 6, n. 223 del 2024, ud. 7.11.2023, Sechovc:ov; Sez. 4, n. 37 del 2024, ud. 14.12.2023, Mallia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ritenuto, infine, che nulla va liquidato in favore della parte civile che si è limitata a trasmettere le proprie conclusioni con allegata la relativa notula senza, tuttavia, argomentare sulle questioni sollevate dal ricorrente (cfr., con specifico riferimento a ricorsi trattati dalla VII Sezione della Corte, con le forme di cui all'art.610 cod. proc. pen., Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139-01;

Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01; più recentemente, Sez. 7, n. 39902 del 05/07/2022, Bongiovanni, non mass.; Sez. 7, n. 46288 del 05/11/2021, Ahmetaj, non mass.; in generale, Sez. 2 - , n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834 01; Sez. 3 - , n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 — 01; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01 secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione),

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende