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Ordinanza — n. 25320/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing for continued crimes due to insufficient specific motivation for minor penalty increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25320/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to properly motivate penalty increases for continued crimes. The appellant argued the judges did not sufficiently detail the reasoning for additional sentences, but the court found the reasoning adequate by referencing relevant statutory elements and using general terms like 'fair penalty.' The court held that detailed motivation is only required for significant increases, not for minor additions where the overall sentence remains within statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; In cases of continued crimes, the court must distinguish penalty increases for each satellite offense, but detailed motivation is only required for significant increases; minor increases may be justified by general expressions of fairness and reference to statutory elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued crimes sentencing penalty increase motivation insufficient reasoning statutory minimum penalty proportionality principle Cassation inadmissibility discretionary power abuse adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 132 cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINELLI SANTO nato a SAVONA il 14/05/1964 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Santo Pinelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli aumenti di pena per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio delineata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (cfr., infatti, Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che, come peraltro chiaramente affermato nella suindicata decisione, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato un surrettizio cumulo materiale di pene mentre il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione; che, nella specie, l'onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale ma, nel caso in esame, pari in realtà al minimo edittale con un aumento complessivo della pena detentiva, per altri sei reati (tra cui due rapine) pari a mesi 2 di reclusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis