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Ordinanza — n. 25318/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic lack of reasoning regarding evidentiary statements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Ahlal Otman and El Azzabi Khalid inadmissible. The defense argued the lower court failed to adequately address the unavailability of victim statements and ignored corroborating testimony, but the court found these arguments generic and lacking specific comparison with the decision. The court ruled that such appeals improperly request a re-evaluation of evidence credibility, which falls outside the scope of the admissibility review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals alleging generic lack of reasoning or requesting a re-evaluation of evidence credibility are inadmissible as they exceed the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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admissibility review generic lack of reasoning evidence credibility probatory incident Cassazione ordinanza dichiarazioni inverosimili testimonianza della vittima attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHLAL OTMAN nato il 06/07/1985 EL AZZABI KHALID nato il 15/07/1994 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Ahlal Otman e di El Azzabi Khalid, ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia l'omessa motivazione sulla censura difensiva concernente la inutilizzabilità "patologica" delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio sono formulati in termini generici, non confrontandosi con il tenore della decisione impugnata avendo la Corte d'appello, con motivazione sintetica ma per nulla apparente e nemmeno carente o incongrua, vagliato la censura difensiva rilevandone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio erano meramente confermative rispetto a quelle precedentemente acquisite e rispetto alle quali non è stato sollevato alcun rilievo; considerato che il terzo motivo, con cui la difesa deduce l'omessa considerazione della versione difensiva corroborata dalle parole della teste Nadia Belharf, finisce con il sollecitare la Corte ad operare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazione all'evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i