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Ordinanza — n. 25219/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on tax evasion grounds, ruling evidence sufficient and reasoning flawed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25219/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Ara Lonido's appeal inadmissible regarding charges of tax evasion. The court found the appellant's arguments regarding the sufficiency of evidence and the reasoning of the lower court to be manifestly unfounded and repetitive of previously refuted doubts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the alleged defects in reasoning are manifestly unfounded and the lower court's decision adequately refutes the appellant's doubts regarding the facts.

Parole chiave

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tax evasion appeal inadmissible appeal manifestly unfounded Corte di Cassazione procedural dismissal accertamento medico incompleto perizia medica superata assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARA LONIDO nato il 12/10/1989 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ara Lonido; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione enuncia le accurate modalità del controllo effettuato sia per mezzo dell'utilizzo del campanello sia attraverso la sua cadenza reiterata dopo un'ora, smentendo l'assunto che il ricorrente potesse non aver sentito il suono del citofono valorizzando i precedenti controlli che avevano dato differente esito nonostante fossero stati condotti attraverso le stesse modalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/20