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Ordinanza — n. 25215/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, citing appellate court's adequate weighing of statutory mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25215/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding excessive sentencing was deemed generic and already adequately reviewed by the Court of Appeal. The appellant argued for a different treatment of statutory mitigating circumstances, but the court found the lower court properly weighed elements under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court upheld the appellate judgment's discretion in sentencing and imposed costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4, cod. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The appellate court's weighing of statutory mitigating circumstances is sufficient if it demonstrates adequate consideration of the relevant elements, without requiring a detailed explanation of the reasoning unless the sentence significantly exceeds the statutory range.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint statutory mitigation sentencing discretion penal code provisions riesame dell'entità pena attenuazione libera della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4, cod. pen.
Artt. 132 e 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JMAI MONTASSAR nato il 10/01/1997 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Jrnai Montassar; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta generico e riproduttivo di censura adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che, per mezzo delle precise argomentazioni che hanno portato a concedere l'invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ma a confermare la riduzione inferiore al terzo per le concesse circostanze attenuanti generiche, ha mostrato di aver adeguatamente ponderato gli elementi di cui agli artt.132 e 133 cod. pen.; che quanto a graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 ccd. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0