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Ordinanza — n. 25210/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, citing appellate court's valid sentencing discretion under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25210/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Chimento Simone inadmissible, ruling that his complaint regarding excessive sentencing was generic and already adequately examined by the Court of Appeal. The appellate court had correctly applied Article 133 of the Penal Code to quantify the penalty without needing further elaboration, as the sentence did not exceed the median range significantly. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; A generic complaint regarding sentencing excessiveness is inadmissible if the appellate court has already provided sufficient reasoning based on Article 133 of the Penal Code, as the judge of merit retains discretion in sentencing gradation unless the penalty vastly exceeds the statutory median.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion Article 133 Penal Code generic complaint procedural costs sanzioni penali attenuazione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Masl:ro, Rv. 271243
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIMENTO SIMONE nato a PALERMO il 17/11/1966 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Chimento Simone; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta generico e riproduttivo di doglianza adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che, per mezzo delle precise argomentazioni che hanno portato a escludere la recidiva ritenuta dal Primo giudice e non concedere, invece, le richieste attenuanti generiche, ha in concreto dato conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. alla base della quantificazione della pena; che quanto a graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Masl:ro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il