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Ordinanza — n. 24955/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation grounds regarding revocation of probation suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the Tribunal's revocation of probation suspension, arguing defects in reasoning, but these grounds were rejected as they do not constitute a legal violation under Article 464 octies of the Criminal Procedure Code. The Court emphasized that the reviewing judge possesses discretionary power limited to statutory requirements, which cannot be challenged absent a clear breach of law.

Regesto Legislator

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Art. 464 octies cod. proc. pen.; In appeals for cassation against revocation of probation suspension, the reviewing judge's discretion is limited to statutory prerequisites, and the order is censurable only for a clear violation of law, not for mere disagreement with the discretionary assessment.

Parole chiave

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probation suspension revocation cassation appeal inadmissibility legal violation requirement judicial discretion scope Criminal Procedure Code riattivazione del procedimento riesame del decreto espulsione revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 464 octies cod. proc. pen.
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al provvedimento impugnato non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi dell'art. 464 octies cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.28826 del 23/02/2018, Rv. 273655
pen., censurabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. 6, n.28826 del 23/02/2018, Rv. 273655).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODEO WILLIAM nato a MANDURIA il 22/12/1997 avverso l'ordinanza del 16/02/2024 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; É./ Rilevato che William Modeo ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto con la quale è stato revocato il provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova e disposta la ripresa del procedimento in corso. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al provvedimento impugnato non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi dell'art. 464 octies cod. pen. avverso l'ordinanza di revoca può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

Considerato che gli stessi motivi nella parte in cui lamentano violazione di legge sono manifestamente infondati in quanto non si confrontano con il contenuto dell'ordinanza e con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., censurabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. 6, n.28826 del 23/02/2018, Rv. 273655).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024