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Ordinanza — n. 24952/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds regarding evidence evaluation and witness examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24952/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Orazio Scirocco inadmissible and ordered him to pay court costs. Scirocco challenged a conviction for crimes under Articles 582 and 612 of the Penal Code, arguing procedural flaws in evidence evaluation and the lack of witness examination. The court rejected these claims, noting that appeals against peace court judgments can only cite legal violations and that the absence of a specific nullity reason for not examining a witness does not constitute a ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments are admissible only for legal violations, excluding general evidence evaluation errors or lack of witness examination without explicit nullity grounds.

Parole chiave

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peace court judgments cassation admissibility legal violations only witness examination procedural nullity oltraggio alla corte risarcimento per atto illecito diritti della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
pen e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIROCCO ORAZIO nato a LUCERA il 28/09/1955 avverso la sentenza del 04/07/2023 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Orazio Scirocco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che ha confermato la pronuncia di primo grado del Giudice di Pace di condanna alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova dichiarativa non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge, Considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla mancata escussione del teste in relazione all'art. 495 comma quarto cod. proc. pen. è manifestamente infondato atteso che la revoca dell'ordinanza ammissiva della testimonianza non prevede una motivazione a pena di nullità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il con.$1iere estensore Il Preside