Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Luca Falzoi's appeal against the Sassari Tribunal's judgment inadmissible. The court found the first ground of appeal insufficient because it merely repeated the lower court's reasoning without providing a specific, critical argument regarding the suspect nature of the phone's purchase price. The second ground was deemed unfounded as the judge had adequately fulfilled the burden of proof by referencing the phone's commercial value and its use by the victim for labor. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and critical, merely repeating the lower court's reasoning without providing a reasoned argument against the decision's factual or legal basis.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALZOI LUCA nato a OZIERI il 06/04/1980 avverso la sentenza del 17/12/2019 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Falzoi Luca, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 712 cod. pen., è indeducibile in quanto puntualmente disatteso dal Tribunale di Sassari nella parte in cui rileva che il prezzo irrisorio pagato per l'acquisto del telefono costituisce un elemento dal quale l'imputato avrebbe dovuto trarre ragioni di sospetto in merito alla legittima provenienza del bene; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, è manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tra i quali il valore commerciale del telefono e il fatto che veniva utilizzato dalla persona offesa per il lavoro; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre