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Ordinanza — n. 24916/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daraselia Khvicha inadmissible and ordered the payment of costs. The appellant challenged the lower court's liability assessment for assault and theft, arguing against the application of mitigating circumstances. The court rejected these arguments as they merely reiterated points already dismissed by the appellate court without providing new specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack correlation with the contested decision, as they merely repeat arguments already rejected by the court of second instance.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal lack of correlation reiteration of arguments criminal procedure code appeal dismissal court of cassation risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARASELIA KHVICHA nato il 30/03/1975 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daraselia Khvicha, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen., è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui ritiene attendibili le dichiarazioni della persona offesa in merito alle lesioni subite alla schiena per effetto dei colpi ricevuti e della violenta spinta subita; che, invero, la mancanza di genericità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che i precedenti penali per furto dell'imputato, la sua mancata resipiscenza e i mezzi utilizzati per commettere il reato ostino alla concessione del beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28