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Ordinanza — n. 24710/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and failure to address lower court reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24710/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by D'Angelo Gennaro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging omitted reasoning on sentencing and recidivism, was rejected because it lacked the necessary specificity required by law. The court held that the appeal failed to correlate with the specific reasons given by the lower court, rendering it legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity or fails to measure against the reasons provided in the contested decision, as the act of challenge cannot ignore the grounds of the judgment under review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specificity correlation with lower court reasons omitted reasoning recidivism recognition testimonianza della vittima indagine per furto alibi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GENNARO nato a NAPOLI il 01/12/1979 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato D'Angelo Gennaro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione e di sostituzione di persona; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce omessa motivazione sulla pena applicata in aumento per la continuazione, sul riconoscimento della recidiva e sul giudizio di bilanciamento, è inammissibile perché erano già inammissibili, per difetto di specificità, gli omologhi motivi di appello: - già il Tribunale aveva fornita adeguata risposta su tutti i punti oggetto di ricorso; - l'atto di appello non si misurava con la motivazione del Tribunale; - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di specificità dei motivi ricorre non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). Ciò in quanto l'atto di impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis